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poveri ma non indifesi

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L'art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) stabilisce di principio che alla persona fisica indigente vengano tutelati i suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone. Tale diritto deriva direttamente dalla Costituzione Federale svizzera, che all'art. 29 cpv. 3 sancisce che "chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti."

Ma come viene applicata questa norma?

Innanzitutto va detto che l'istante ne deve far richiesta scritta all'autorità che si occupa del procedimento, di cui chiede appunto l'assistenza giudiziaria (AG) e che spetta al richiedente provare la fondatezza della sua domanda allegando tutti i documenti giustificativi incluso il formulario ufficiale che si trova sul sito http://www.ti.ch che contiene anche lo svincolo di terzi dal segreto d'ufficio.

La Lag con la sua entrata in vigore nel mese di luglio del 2002 ha abrogato gli articoli 155-162a che componevano il Capitolo III del Codice di procedura civile del Canton Ticino intitolato "dell'assistenza giudiziaria" ed ha riunito sotto un unica legge le norme che regolano l'assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio nell'ambito civile, amministrativo e penale. La giurisprudenza applicabile si è evoluta anche sotto la nuova legge, ma la prassi è rimasta di principio la stessa.

Limitazioni

Sono tre quindi fondamentalmente le condizioni necessarie per ottenere l'AG:

  1. l'essere indigente;
  2. che vi sia la probabilità di esito favorevole del procedimento giudiziario e che una persona ragionevole e di condizioni agiate affronterebbe la procedura malgrado le spese che questa comporta;
  3. che per il gratuito patrocinio vi sia necessità oggettiva di patrocinio.


È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese dell'avvocato. Lo stato di bisogno deve essere valutato in base alle risorse finanziarie del richiedente, ma deve tener conto anche della situazione economica delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento, come il coniuge o i genitori. Infatti tali informazioni si richiedono anche nel predetto formulario.

Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215)." (ICCA, 05.05.2008).

Comunque in via di massima colui che ha un reddito inferiore al minimo vitale secondo i criteri della Legge sull'esecuzione e sul fallimento, LEF (cfr. tabella del minimo esistenziale sul sito alla pagina:http://www3.ti.ch/POTERI/sw/giudiziario/).

Un secondo limite posto alla concessione dell'assistenza giudiziaria nelle procedure civili, esecutive e amministrative è dato dal fatto che il caso per cui il richiedente chiede l'assistenza presenti probabilità di esito favorevole. Secondo una recente giurisprudenza (cfr. TF 19.06.2003 nr. inc. 4P.107/2003) una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo d'insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata una domanda seria. Per contro una causa non può essere considerata sprovvista di parvenza di buon fondamento (fumus boni iuris) allorquando le possibilità di successo e i rischi di insuccesso pressapoco si equilibrano oppure le prospettive di successo sono solo leggermente inferiori.

Per ultimo per avere diritto anche al patrocinio gratuito, occorre che la persona richiedente non sia in grado di procedere con atti propri e che la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi e che la causa presenti difficoltà particolari. La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

n.u.


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